Il Presidente della Giunta Regionale della Puglia, Antonio Decaro, ha firmato il Decreto n. 299 del 25 maggio 2026 , dichiarando ufficialmente lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi su tutto il territorio regionale. Il provvedimento, che estende a tutto il 2026 la validità del Piano regionale antincendio boschivo (A.I.B.) , introduce divieti tassativi, sanzioni severe e attiva la macchina dei soccorsi in modalità h24.
In caso di avvistamento di un incendio, i cittadini sono tenuti a comunicarlo immediatamente alle autorità locali, fornendo dettagli utili per la localizzazione.
I Divieti Assoluti dal 15 Giugno al 15 Settembre
Nelle aree a rischio (boscate, cespugliate, arborate e a pascolo) e nelle zone immediatamente adiacenti, è tassativamente vietato:
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Accendere fuochi di ogni genere e far brillare mine.
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Usare apparecchi a fiamma o elettrici per tagliare metalli.
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Utilizzare motori, fornelli o inceneritori che producano faville o brace.
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Fumare, gettare fiammiferi o sigarette accese.
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Esercitare attività pirotecniche e lanciare lanterne volanti.
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Sostare con veicoli a motore su superfici coperte da erba secca o vegetazione infiammabile.
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Bruciare residui vegetali agricoli e forestali (salvo rarissime eccezioni previste dalla legge, previo rispetto di fasce preventive di almeno 15 metri).
Nota: Entro 100 metri dai terreni boscati e pascolivi è vietata qualsiasi azione che possa innescare potenzialmente un incendio.
Macchina dei Soccorsi attiva H24
Per tutta la durata del periodo di allertamento, la Sezione Protezione Civile attiverà in modalità H24 la S.O.U.P. (Sala Operativa Unificata Permanente). La Regione Puglia si avvarrà della collaborazione di:
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Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco
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Carabinieri Forestali
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Associazioni di Volontariato di Protezione Civile
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Personale e mezzi dell’A.R.I.F. (Agenzia Regionale per le attività Irrigue e Forestali)
Inoltre, i Comuni delle zone ad elevata densità turistica potranno autorizzare parcheggi temporanei (solo esterni alle aree boscate), a patto che i gestori realizzino fasce di prevenzione di almeno 15 metri e garantiscano presidi estintori e sorveglianza dedicata.
Sanzioni e Controlli
Chi viola le disposizioni e i divieti previsti dall’Articolo 3 del decreto rischia pesanti sanzioni amministrative pecuniarie, che vanno da un minimo di € 1.032,91 fino a un massimo di € 10.329,14, ferma restando l’applicazione delle sanzioni penali qualora il fatto costituisca reato. Ai trasgressori potrà essere richiesto anche il risarcimento del danno ambientale.
La vigilanza sul rispetto del decreto è affidata ai Carabinieri (C.U.F.A.A.), al Nucleo di Vigilanza Ambientale regionale e a tutte le Forze dell’Ordine. I Sindaci avranno 15 giorni di tempo dalla pubblicazione del decreto per emettere apposita ordinanza comunale e diffonderne i contenuti alla cittadinanza.